Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa rappresentano un importante sostegno fiscale per chi sta pensando al grande passo
Tuttavia, le regole che disciplinano queste agevolazioni prevedono delle condizioni specifiche che devono essere rigorosamente rispettate per evitare di perdere i benefici ottenuti. Una delle questioni più complesse riguarda la vendita dell’immobile acquistato con tali agevolazioni prima del termine di cinque anni, e la possibilità di mantenere comunque lo sconto fiscale attraverso l’acquisto di nuovi diritti immobiliari.
Secondo la normativa vigente, come delineato nell’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986, le agevolazioni prima casa permettono di beneficiare di un’imposta di registro ridotta al 2% anziché al 9%, con un minimo di 1.000 euro, e di imposte ipotecarie e catastali fisse di 50 euro ciascuna. Quando il trasferimento è soggetto a IVA, le imposte vengono calcolate in misura fissa di 200 euro per ciascuna voce, oltre all’imposta di bollo di 230 euro. Tuttavia, la vendita dell’immobile entro cinque anni dall’acquisto comporta la perdita di questi benefici, a meno che non si proceda all’acquisto di una nuova proprietà da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla vendita.
Le agevolazioni fiscali e le loro condizioni
La questione dell’usufrutto si inserisce in questo contesto come un punto di contesa. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n° 192/2024, ha chiarito che l’acquisto del diritto di usufrutto non è sufficiente per mantenere le agevolazioni prima casa. L’acquisto deve riguardare la piena proprietà di un nuovo immobile. Questo orientamento è stato confermato da precedenti pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione, le quali hanno ribadito che soltanto l’acquisto di un immobile in piena proprietà può evitare la decadenza delle agevolazioni.
La logica che sottende questa interpretazione risiede nel concetto di “acquisto” come acquisizione del diritto di proprietà piuttosto che di un diritto reale di godimento. Infatti, l’usufrutto, pur conferendo il diritto di utilizzare e godere di un bene, non rappresenta un trasferimento di proprietà, e pertanto non soddisfa i requisiti previsti per il mantenimento delle agevolazioni fiscali.
In aggiunta, la perdita delle agevolazioni comporta anche l’inapplicabilità del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Questo credito d’imposta, regolato dalla circolare n. 38/2005, non è concesso qualora il contribuente decada dall’agevolazione a seguito della vendita anticipata dell’immobile, determinando il recupero delle imposte ordinarie e delle eventuali sanzioni, oltre al recupero del credito eventualmente fruito.
È importante notare che la perdita delle agevolazioni non è automatica con la vendita dell’intero immobile. Anche una vendita parziale può comportare la decadenza dei benefici fiscali se non si procede all’acquisto di un altro immobile in piena proprietà entro i termini stabiliti.
Dunque, per mantenere le agevolazioni prima casa dopo la vendita dell’immobile, il contribuente deve procedere all’acquisto di una nuova abitazione in piena proprietà entro un anno. L’acquisto di diritti di godimento, come l’usufrutto, non soddisfa le condizioni richieste, e comporta quindi la perdita dei benefici precedentemente ottenuti. Questa interpretazione rigorosa sottolinea l’importanza di comprendere appieno le implicazioni fiscali prima di procedere con la vendita di un immobile acquistato con agevolazioni.